fondo vittime della strada
Ai sensi dell’art. 283 del D.lgs n. 209 7/9/05
Assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati da:
- veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona);;
- veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest’ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente);
- veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
- veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.
E’ necessario provare l’avvenuto sinistro con verbale di un’autorità intervenuta sul luogo del sinistro, referti medici e prove testimoniali
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